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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.038. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
6.038.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Riduzione degli oneri fiscali per il settore eventi)

  1. Al fine di sostenere le piccole imprese, gli artigiani e i professionisti che operano nel settore degli eventi, ivi inclusi quelli che forniscono beni e servizi per la realizzazione dei medesimi, danneggiati dall'emergenza sanitaria da COVID-19, per gli immobili sede di eventi organizzati dai soggetti individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 3, non è dovuta la prima e la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli anni 2021 e 2022, qualora i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. A tali soggetti, e per i medesimi immobili, per gli anni 2021 e 2022, è concessa l'esenzione dal pagamento ai comuni del corrispettivo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui dall'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  2. Per gli anni 2021 e 2022, agli operatori del settore eventi individuati dal decreto di cui al comma 3, non si applica il prelievo sui ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del citato testo unico.
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, con sede legale e operativa in Italia, che operano nel settore degli eventi.