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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 59.91. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
59.91.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire il comma 4 con il seguente:

   4. In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3, salvo i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti dipartimentali numeri 498 e 499 del 21 aprile 2020 e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1, ai docenti che, sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021. Per i docenti di posto comune, di cui al periodo precedente, è altresì richiesto che abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

   b) dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

   9-bis. Per il solo anno scolastico 2021/2022, al fine di assicurare la copertura del più alto numero di posti vacanti e disponibili su posti di sostegno dei soggetti in possesso del relativo titolo di specializzazione conseguito ai sensi della normativa vigente, è costituita da parte degli uffici scolastici regionali una graduatoria articolata su base regionale alla quale possono iscriversi gli specializzati sul sostegno entro il 31 luglio 2021 secondo le modalità definite da un decreto dipartimentale del Ministero dell'istruzione che stabilisce anche i titoli valutabili e il relativo punteggio.
   9-ter. Gli iscritti in graduatoria ai sensi del comma 9-bis sono assunti con contratto a tempo determinato sui posti vacanti e disponibili che residuano dopo le procedure ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, salvo i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti dipartimentali nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020 e successive modifiche.
   9-quater. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo di una specifica prova orale, il docente di sostegno è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il giudizio negativo relativo alla prova orale comporta la decadenza dalla procedura di cui al comma 9-bis e l'impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto.
   9-quinquies. Le procedure di reclutamento a tempo determinato che attingono dalle graduatorie di cui al comma 9-bis si concludono entro la data stabilita dall'ordinanza di cui all'articolo 58, comma 1, lettera a), del presente decreto.
   9-sexies. A partire dall'anno scolastico 2022/2023, si concludono entro e non oltre il 31 luglio, secondo la cadenza biennale, le procedure di cui all'articolo 1, commi 18-novies, 18-decies e 18-undecies, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.