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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 59.58. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
59.58.
(inammissibile limitatamente alla lettera h))

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, alinea, sostituire le parole: salvo i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti dipartimentali numeri 498 con le seguenti: salvo i posti di cui al concorso per il personale docente bandito con decreto dipartimentale numero 498 del 21 aprile 2020 e successive modifiche e salvo il 50 per cento dei posti di cui al concorso per il personale docente bandito con decreto dipartimentale numero;

   b) al comma 4, sostituire la lettere b) con la seguente:

   «b) hanno svolto su posto comune o di sostegno, entro l'anno scolastico 2020/ 2021, almeno una annualità di servizio svolto, nella classe di concorso o tipologia di posto per il quale è attivato il contratto a tempo determinato, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione nonché nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1 comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 relativi al sistema di istruzione professionale valutabile come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124».

   c) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

   «4-bis. In via straordinaria, per un numero di posti pari a quelli che residuano dalle immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 è bandita una procedura concorsuale straordinaria in ciascuna regione, per ciascuna classe di concorso, riservata ai docenti non ricompresi tra quelli di cui al comma 4 che abbiano svolto entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione un servizio di almeno tre annualità nelle scuole del sistema nazionale di istruzione nonché nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 relativi al sistema di istruzione professionale, anche non consecutive negli ultimi dieci anni scolastici, valutate come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Ciascun candidato può partecipare alla predetta procedura in un'unica regione, per la classe di concorso per la quale sia stata maturata almeno una annualità delle tre di cui al periodo precedente. Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova orale di natura didattico-metodologica che dovrà tenersi entro il 31 dicembre 2021. Tra i titoli valutabili è valorizzato il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente nonché il titolo di dottore di ricerca. Nel limite dei posti di cui al presente comma, i candidati collocati in posizione utile in graduatoria partecipano ad un percorso di formazione che ne integra le competenze professionali e che prevede una prova conclusiva. In caso di positiva valutazione del percorso di formazione e della prova conclusiva il candidato è assunto a tempo indeterminato dal 1° settembre 2022.».

   d) al comma 6, dopo le parole: a tempo determinato aggiungere le seguenti: di cui al precedente comma 4.

   e) sostituire il comma 7, con il seguente:

   «7. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è seguito da una prova disciplinare e metodologico-didattica; detta prova è superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità ed è valutata da una commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio. I candidati che superano la prova disciplinare e metodologico-didattica sono sottoposti alla valutazione di cui all'articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107.».

   f) al comma 8, dopo la parola: disciplinare aggiungere le seguenti: e metodologico-didattica;

   g) sostituire il comma 9, con il seguente:

   «9. Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, con riferimento alla procedura di cui ai commi 4 e 4-bis, sono disciplinati le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato dalle graduatorie provinciali per le supplenze e dai relativi elenchi aggiuntivi nel limite dei posti vacanti e disponibili di cui al comma 4, la commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione delle prove di cui ai commi 4-bis e 7, le modalità di formazione delle commissioni delle prove di cui al comma 4-bis e 7, i requisiti dei componenti e le modalità di espletamento delle suddette prove nonché gli obiettivi ed i contenuti del percorso formativo di cui al comma 4-bis che dovranno tenere conto dell'esperienza di insegnamento già maturata dal partecipante al percorso, a partire dal bilancio delle competenze. Ai componenti della commissione nazionale non sono dovuti, per le attività svolte, compensi, indennità, gettoni, emolumenti, rimborsi spese né altre utilità comunque denominate.»;

   h) dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

   «9-bis. Fermo restando le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, e successive modificazioni e la disciplina prevista dal comma 980 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto uno o più decreti legislativi, di modifica al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, al fine di provvedere alla definizione e organizzazione del sistema di formazione iniziale e accesso nei ruoli di docenti della scuola secondaria su posto comune nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti:

   a) percorso annuale di formazione e tirocinio, seguito da un anno di formazione e ricerca da svolgere contestualmente al servizio di insegnamento su posto vacante e disponibile;

   b) definizione dei ruoli e competenze, in un quadro di piena collaborazione e di condivisione di scelte e responsabilità, per università o istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e istituzioni scolastiche statali a cui sono affidati programmazione e coordinamento del percorso di cui alla lettera a) anche attraverso strutture di natura inter-istituzionale tra le citate istituzioni, finanziate da specifiche risorse;

   c) accesso al percorso di cui alla lettera a) riservato ai vincitori di concorso nazionale da svolgersi su base regionale per i posti vacanti e disponibili per ciascuna classe di concorso secondo le modalità disposte dal successivo comma 10; le prove accertano le conoscenze e competenze disciplinari, antropo-psico-pedagogico, metodologie e tecnologie didattiche, informatiche e linguistiche in una lingua straniera nonché le motivazioni ed attitudini all'insegnamento;

   d) accesso al concorso di cui alla lettera c) consentito a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche e musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso e dei crediti formativi universitari di cui alla lettera b), del comma 2, dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

   e) definizione dei contenuti e degli obiettivi formativi del percorso di cui alla lettera a) al fine di permettere ai frequentanti l'acquisizione delle specifiche competenze professionali in ambito pedagogico, psicologico, metodologico-didattico, didattico-disciplinare, valutativo e autovalutativo, organizzativo e legislativo, relazionale e di orientamento, di ricerca e di documentazione, riflessivo;

   f) articolazione del percorso di cui alla lettera a) in formazione specialistica mediante corsi e laboratori, tirocinio diretto, accompagnamento riflessivo sulle esperienze maturate, anche mediante la collaborazione di tutor universitari e scolastici, esperienza di insegnamento, elaborazione di un progetto conclusivo di ricerca azione quale prova valutativa finale;

   g) all'esito di positiva conclusione e valutazione del percorso di cui alla lettera a), si consegue il titolo di abilitazione all'insegnamento nella specifica classe di concorso e si sottoscrive il contratto di lavoro a tempo indeterminato nella medesima istituzione scolastica presso cui si è prestato il servizio di insegnamento previsto nel secondo anno del percorso stesso;

   h) previsione dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 438 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107, a seguito del superamento del percorso dei cui alla lettera a);

   i) definizione del trattamento economico relativo al primo anno del percorso di cui alla lettera a) per i vincitori ammessi al percorso stesso;

   l) determinazione degli standard nazionali per la valutazione dell'intero percorso di cui alla lettera a);

   m) previsione che il percorso di cui alla lettera a) sia gradualmente l'unico per accedere all'insegnamento nella scuola secondaria statale;

   n) previsione che una percentuale dei posti vacanti e disponibili di cui alla lettera b) è riservata ai candidati che oltre ai requisiti di accesso di cui alla lettera c) hanno già svolto su posto comune almeno tre annualità di servizio, delle quali almeno una nella classe di concorso per la quale si candidano, anche non consecutive, negli ultimi 8 anni scolastici valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124; i vincitori su posti riservati accedono direttamente al secondo anno del percorso di cui alla lettera a), per il quale è disposta una specifica articolazione delle attività formative e professionalizzanti;

   o) per assicurare un percorso di qualità, previsione che alle istituzioni di cui alla lettera b) sono riconosciuti specifici finanziamenti a copertura delle spese di organizzazione e gestione;

   p) disposizione di specifiche attività formative riservate a docenti di ruolo al fine di poter svolgere insegnamenti anche in classi disciplinari affini o di modificare la propria classe disciplinare di titolarità o la tipologia di posto incluso il passaggio da posto comune a posto di sostegno e viceversa, sulla base delle norme e nei limiti previsti per la mobilità professionale dal relativo contratto collettivo nazionale integrativo.

   9-ter. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi di cui al comma 9-bis determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti stessi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.».

   i) al comma 10, alinea, premettere le seguenti parole: Fermo restando la disciplina prevista dal comma 980 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178,;

   l) al comma 10, alinea, dopo la parola: secondaria aggiungere le seguenti: secondo le modalità previste al precedente comma 9-bis e sostituire le parole: frequenza annuale con le seguenti: frequenza biennale;

   m) al comma 10 sopprimere le parole: al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e ai relativi decreti attuativi;

   n) al comma 10, lettera a), sostituire il primo periodo con il seguente: in sostituzione della o delle prove scritte previste a legislazione vigente, sostenimento e superamento di una unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla e a risposta aperta volti all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato rispetto alla classe di concorso;

   o) al comma 11, secondo periodo sostituire le parole: Con decreto del Ministro dell'istruzione con le seguenti: Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, tenuto conto delle specificità del concorso per il personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria e quello per l'accesso al sistema di formazione iniziale e accesso nei ruoli di docenti della scuola secondaria di cui al precedente comma 9-bis,;

   p) al comma 12, dopo la parola: resilienza aggiungere le seguenti: salvo quanto previsto dal precedente comma 9-bis;

   q) al comma 13, sopprimere l'ultimo periodo;

   r) al comma 17, al primo periodo, sopprimere le parole da: se approvate fino alla fine del periodo, e al secondo periodo sostituire le parole: al periodo precedente, con le seguenti: al comma 15, lettera c);

   s) sostituire il comma 19, con il seguente:

   «19. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis, 7 e 16, pari a euro 21.000.000 per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.».