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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 57.02. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
57.02.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Esenzione dalla prima rata dell'IMU per i proprietari di immobili oggetto di provvedimento di sfratto esecutivo e compensazione per i comuni)

  1. A parziale compensazione delle perdite economiche conseguenti dall'impossibilità di porre in esecuzione provvedimenti di rilascio degli immobili in conseguenza della sospensione prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, della legge 24 aprile 2020, n. 27 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili oggetto dei suddetti provvedimenti di rilascio.
  2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. Agli oneri previsti dal presente articolo si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal presente decreto.