Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:
Art. 56-bis.
(Misure in materia di equilibrio economico delle aziende speciali degli enti locali)
1. All'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non trovano applicazione qualora il recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte sia comprovato da un idoneo piano di risanamento aziendale».