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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 56.012. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
56.012.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Incremento del Fondo progettazione di opere pubbliche comunali e ulteriori misure a favore degli enti locali)

  1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 51-bis, è inserito il seguente:

   «51-ter. Le risorse assegnate agli enti locali per l'anno 2021 ai sensi del comma 51 sono incrementate di 200 milioni di euro, e sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2021, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 53 a 56. Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il 31 maggio 2021. Gli enti locali beneficiari confermano l'interesse al contributo con comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo e il Ministero dell'interno provvede a formalizzare le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 30 giugno 2021. Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 56 a decorrere dalla data di pubblicazione del citato decreto di assegnazione.»;

   b) al comma 52, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Al fine di assicurare l'ampliamento degli enti beneficiari, nello scorrimento della graduatoria di cui al comma 51-ter, il fondo cassa ivi considerato è ridotto di un importo pari alla somma dei contributi già acquisiti dallo stesso ente per effetto delle assegnazioni intervenute con i decreti ministeriali 31 agosto 2020, 7 dicembre 2020 e 3 maggio 2021, moltiplicata per 25.»;

   c) al comma 56, le parole: «entro tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro cinque mesi»;

   d) al comma 57, sono aggiunti infine i seguenti periodi: «È ammesso l'utilizzo dei CIG non ancora perfezionati. Per importi inferiori a 40 mila euro è consentito l'utilizzo dello SMART CIG».

  2. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al termine individuato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, gli enti locali, qualora non dispongano di graduatorie in corso di validità o non abbiano procedure selettive già in essere, hanno la facoltà di coprire i posti vacanti, previsti nei piani dei fabbisogni di personale, utilizzando le graduatorie vigenti alla data del 31 dicembre 2018.
  3. All'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis, Per il finanziamento di un programma sperimentale di creazione di foreste urbane e periurbane, nelle città capoluogo di provincia, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

  4. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, d'intesa con la Conferenza unificata che si pronuncia entro trenta giorni, decorsi i quali il decreto è emanato anche in mancanza di detto parere, sulla base dell'istruttoria del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, sono aggiornate le modalità per la progettazione degli interventi di riforestazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, ai fini dell'applicazione del comma 1-bis del medesimo articolo come introdotto dal comma 3, tenendo conto, quali criteri di selezione, in particolare, della valenza ambientale e sociale dei progetti, del livello di riqualificazione e di fruibilità dell'area, dei livelli di qualità dell'aria e della localizzazione nelle zone oggetto delle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015.
  5. Il termine di cui all'articolo 16-ter, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, può essere esteso sino a ventiquattro mesi complessivi.
  6. Al fine di contribuire alle spese sostenute dai comuni fino a 3 mila abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un Fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
  7. Il Fondo di cui al comma 6 è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  8. Ai fini del riparto del Fondo di cui al comma 6 tra i comuni beneficiari, si tiene conto del numero complessivo dei minori interessati in rapporto alla popolazione residente e dei costi per l'intervento socio-assistenziale in relazione all'età del minore e alla durata dello stesso.
  9. Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati del rendiconto 2020 concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto- legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e come modificato dall'articolo 1, comma 830, lettera a) della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza del consiglio comunale, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario.
  10. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 6, pari a 235 milioni di euro per l'anno 2021 e 35 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.