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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 52.3. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
52.3.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 506,5 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , se il maggiore disavanzo determinato dall'incremento del Fondo anticipazione di liquidità è superiore al 10 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla BDAP.

   dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

   1-bis. Nelle more del riparto del Fondo di cui al comma 1, ovvero dell'individuazione di diverse modalità per assicurare l'ordinata applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2021, in materia di ripiano del disavanzo derivante dalla corretta imputazione del Fondo anticipazione liquidità, al fine di assicurare la sollecita approvazione dei documenti contabili relativi al rendiconto dell'esercizio 2020 e alle previsioni per il triennio 2021-2023, gli enti locali sono autorizzati a modificare le risultanze dei predetti documenti in coerenza con la sentenza summenzionata, in occasione del provvedimento di verifica della salvaguardia degli equilibri dell'esercizio 2021, di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con riferimento agli enti locali nelle condizioni di cui al primo periodo del comma 1, per l'esercizio 2021 il termine di cui al comma 2 del predetto articolo 193 è prorogato al 30 settembre 2021.
   1-ter. Gli importi eventualmente non utilizzati del Fondo di cui al comma 1 restano nelle disponibilità del Ministero dell'interno, per essere assegnati, nell'anno 2022, agli enti locali, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sulla base dei seguenti criteri:

   a) per un terzo a favore degli enti che abbiano deliberato la procedura di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché il relativo piano di riequilibrio finanziario pluriennale;

   b) per un terzo a favore degli enti locali con entrate correnti complessive medie nel triennio 2017-2019, al netto dell'accantonamento al Fondo credito di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione 2019, inferiore al 65 per cento della media nazionale del rispettivo comparto;

   c) per un terzo ad integrazione delle risorse correntemente assegnate attraverso il Fondo di solidarietà comunale e i contributi e i fondi di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, destinati alle province e alle città metropolitane.»;

   sostituire il comma 4 con il seguente:

   4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 506,5 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 e di 6,5 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.