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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 52.095. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
52.095.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Ampliamento dei comuni destinatari di sostegno per deficit strutturale)

  1. Il Fondo di cui all'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è integrato con una ulteriore dotazione di 500 milioni di euro milioni di euro per l'anno 2021 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Tale integrazione è ripartita, sulla base dei criteri di cui al comma 2, tra i comuni che si trovino in una delle seguenti condizioni:

   1) hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e alla data del 31 dicembre 2020 risultano avere il piano di riequilibrio deliberato e trasmesso al Ministero dell'Interno, ai fini dell'esame da parte della commissione di cui all'articolo 155 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000;

   2) sono nelle stesse condizioni di cui all'articolo 1, comma 775, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con riferimento alla data del 31 maggio 2021;

   3) hanno deliberato proposte di rimodulazione o riformulazione del piano già deliberato ed approvato, alla data del 31 dicembre 2020;

   4) hanno deliberato, alla data del 31 dicembre 2020, a fronte di condizioni di squilibrio finanziario, un piano di interventi pluriennale monitorato dalla competente sezione della Corte dei conti.

  2. Il riparto di cui al comma precedente è effettuato mediante decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenendo conto della metodologia applicata in attuazione dell'articolo 1, commi 775 e 776 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sulla base dei seguenti criteri:

   a) ai fini del riparto, si considerano gli enti che registrano un valore dell'ultimo indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), calcolato dall'ISTAT, superiore a 100 e un valore della rispettiva capacità fiscale pro capite inferiore a 495, come determinata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018, con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario;

   b) per i comuni della regione Sardegna e della Regione siciliana, il valore soglia della capacità fiscale è determinato dal ministero dell'economia e delle finanze nel corso dell'istruttoria del riparto, con riferimento alle entrate standard relative all'IMU, alla TASI e all'addizionale comunale all'IRPEF, in modo coerente con il valore soglia di cui alla precedente lettera a);

   c) il riparto del Fondo per gli esercizi 2020-2022 tiene conto dell'importo pro capite della quota da ripianare, aggiornato all'attualità sulla base di un'apposita dichiarazione degli enti interessati, ed è elaborato considerando la popolazione residente al 31 dicembre 2019 e il peso della quota da ripianare sulle entrate correnti;

   d) ai fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a 100.000 abitanti sono considerati come enti di 100.000 abitanti e sono scomputati i contributi già assegnati per effetto dell'articolo 1, comma 775, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e di cui all'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

ident. 52.02.52.077.