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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 52.056. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
52.056.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Disposizioni in materia di attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 80/2021)

  1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e i servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 80 del 28 gennaio 2020 e n. 4 del 29 aprile 2021, nonché al fine di adeguare il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni, gli enti locali provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2020, ad accantonare una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, con riferimento alla data contabile del 1° gennaio 2021, rideterminato in sede di riaccertamento straordinario dei residui, in attuazione di quanto previsto dalla lettera b) del comma 7, dell'articolo 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, per un importo pari al Fondo per anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 6 giugno 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successivi rifinanziamenti, incassato e non rimborsato alla data del 1 gennaio 2015, al netto dei rimborsi successivamente intervenuti fino al 31 dicembre 2020.
  2. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dall'accantonamento previsto nel comma 1 è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015.
  3. A decorrere dall'esercizio 2021, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale dell'anticipazione nel titolo 4 della missione 20 – programma 03 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata, il Fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del comma 1.
  4. Sono abrogati i commi 1 e 4 dell'articolo 39-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.