Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Utilizzo avanzo vincolato derivante da proventi relativi ad alienazioni)
1. Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021, il comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.
2. Gli avanzi vincolati all'estinzione totale o parziale di debito degli enti locali o dello Stato, risultanti al 31 dicembre 2020 nei rendiconti degli enti territoriali, in applicazione della norma oggetto di abrogazione di cui al comma 1, possono essere destinati a spese di investimento.