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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 52.0101. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
52.0101.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Riprogrammazione del recupero delle quote di disavanzo per il 2020 e per i 2021 per gli enti in disavanzo)

  1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché al fine di individuare le modalità per l'ordinata applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2021, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ripiano dei disavanzi di amministrazione, ivi comprese quelle riguardanti il ripiano previsto nei piani di riequilibrio pluriennale deliberati, di cui agli articoli 243-bis e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali soggetti al ripiano possono non applicare al bilancio di previsione 2021-2023 le quote di disavanzo derivanti dai rendiconti 2020 e 2021, incluse le eventuali quote di disavanzo per mancati recuperi di annualità precedenti ai sensi dell'articolo 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Conseguentemente, il piano di recupero è prolungato di due anni. Gli enti che intendano avvalersi della facoltà prevista al presente articolo devono fornire dimostrazione di aver applicato almeno dall'esercizio 2021 le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni poste dalla legislazione vigente e ferme restando le agevolazioni sociali già stabilite. Ai fini di cui al precedente periodo gli enti interessati possono innalzare le misure delle aliquote e tariffe dei tributi di propria competenza entro il termine di cui all'articolo 193 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, con effetto dal 1° gennaio 2021, procedendo successivamente alla conseguente variazione del bilancio di previsione.
  2. Le risorse originariamente destinate al ripiano della quota annuale di disavanzo di cui al comma 1 sono utilizzate dagli enti locali, per far fronte al pagamento dei debiti fuori bilancio e dei debiti oggetto di determinazione nell'ambito dei piani di rientro e dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale e, per la quota rimasta disponibile, per compensare le eventuali perdite di entrata o le maggiori spese derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto, nonché ai fini della salvaguardia degli equilibri di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.