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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 50.061. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
50.061.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

  1. Per far fronte al protrarsi della situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, le amministrazioni statali sotto indicate possono procedere all'assunzione a tempo determinato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, di tirocinanti già rientranti in percorsi di formazione e utilizzati nell'ambito di attività presso le proprie sedi della regione Calabria:

   a) Ministero della cultura con riferimento a Musei e siti archeologici facenti capo al Segretariato regionale;

   b) Ministeri della giustizia con riferimento a Corti d'Appello, Procure, Uffici della Magistratura Amministrativa e contabile;

   c) Ministero dell'istruzione con riferimento alle Istituzioni scolastiche facenti capo all'USR.

  2. Le assunzioni di cui al comma 1 dovranno effettuarsi nel rispetto delle seguenti condizioni:

   a) espletamento di selezioni riservate, mediante prova di idoneità, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego;

   b) espletamento di procedure concorsuali riservate, per titoli ed esami, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego;

   c) finanziamento, nei limiti delle risorse, a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

   d) le procedure di cui alle lettere a) e b) sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica per il tramite dell'Associazione Formez PA;

   e) le graduatorie approvate all'esito delle procedure di cui alle lettere a) e b) sono utilizzabili secondo l'ordine di merito, per le assunzioni a tempo determinato anche da parte di altre amministrazioni pubbliche.