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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 50.051. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/07/2021  [ apri ]
50.051.
approvato

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

  1. Al fine di promuovere la rinascita occupazionale delle regioni comprese nell'obiettivo europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e migliorare la qualità degli investimenti in capitale umano il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a bandire, nel limite massimo di spesa di cui al comma 6, procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi alle quali sono prioritariamente ammessi i soggetti già inquadrati come tirocinanti nell'ambito dei percorsi di formazione e lavoro presso il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione.
  2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le unità di personale da assegnare a ciascuno dei Ministeri di cui al comma 1 nonché l'area di inquadramento economico. Per i contratti di cui al presente articolo si provvede in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  3. Per l'ammissione alle procedure di cui al comma 1 è richiesto il possesso del titolo di studio pari o superiore a quello della scuola dell'obbligo e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego.
  4. Le procedure di cui al comma 1 sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica tramite l'Associazione Formez PA.
  5. Le graduatorie approvate all'esito delle procedure di cui al comma 1 sono utilizzabili secondo l'ordine di merito, per le assunzioni a tempo determinato anche da parte di altre amministrazioni pubbliche.
  6. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di 60 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per l'anno 2021 e 40 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.