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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 50.027. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
50.027.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Estensione della tutela INAIL per i danni derivanti dagli infortuni sul lavoro e dalle malattie professionali)

  1. Al fine di garantire un indennizzo per i danni all'integrità psico-fisica subiti dal lavoratore a seguito di infortuni sul lavoro e malattie professionali con una menomazione inferiore al 6 per cento, anche a seguito da contagio per SARS-CoV-2, all'articolo 13, comma 2, lettera a), secondo periodo, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, le parole: «pari o superiore al 6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari o superiore al 4 per cento».
  2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto è approvata, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del consiglio di amministrazione dell'INAIL, la tabella dell'indennizzo del danno biologico in capitale prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
  3. Il presente articolo si applica ai danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2020.