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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.013. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
5.013.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di valutazione delle rimanenze per le attività di commercio al dettaglio nel settore moda)

  1. Per gli anni 2020 e 2021, con esclusivo riguardo alle attività di commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie e accessori, il valore delle rimanenze, determinato secondo i criteri dell'articolo 92 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, può essere ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari al settantacinque per cento.
  2. Alle perdite d'esercizio scaturenti dall'applicazione del comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

ident. 5.020.