Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Proroga riduzione accisa sul gasolio)
1. Per le attività di trasporto di passeggeri di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano ai veicoli di categoria euro 3 a partire dal 1o ottobre 2021 e ai veicoli euro 4 a partire dal 1o gennaio 2022.
Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, del presente decreto, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 740 milioni di euro.