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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 43.06. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
43.06.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Disposizioni straordinarie in materia di promozione dell'offerta turistica)

  1. Al fine di promuovere l'offerta turistica nazionale e di far fronte alle ricadute economiche negative sul settore turistico a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza epidemiologica globale da COVID-19, le regioni possono stipulare una polizza assicurativa relativa all'assistenza sanitaria per il rimborso delle spese mediche legate al COVID-19, per prestazioni erogate dalle strutture del servizio sanitario nazionale, e al rimborso dei costi di prolungamento del soggiorno in favore dei turisti stranieri non residenti in Italia, né nella Repubblica di San Marino o nello Stato della città del Vaticano, che contraggano la sindrome respiratoria acuta grave Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) durante la loro permanenza sul territorio regionale quali ospiti di strutture turistico ricettive.
  2. La copertura assicurativa di cui al comma 1 ha durata dalle ore ventiquattro della data di stipulazione della relativa polizza sino alle ore ventiquattro del 31 dicembre 2021.
  3. Al fine di addivenire alla stipulazione della polizza di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
  4. Per le finalità di cui al presente articolo, è istituito, presso lo stato di previsione del Ministero del turismo un fondo, denominato «Fondo straordinario per il sostegno al turismo», con dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2021.
  5. Il Ministro del turismo, con decreto adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, disciplina le modalità di applicazione del presente articolo.
  6. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.