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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 42.09. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
42.09.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

  1. Al personale educativo assistenziale nelle scuole ovvero ai docenti specializzati di cui al comma 3 dell'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, ad esclusione del personale con rapporti di lavoro direttamente instaurati con le pubbliche amministrazioni, che hanno subito la sospensione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo compreso dal 1° marzo 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità omnicomprensiva pari ad euro 3.000 per l'anno 2020-2021.
  2. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutati in 180.000.000 di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.