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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 41.029. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
41.029.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Incentivi alla formazione in nuove competenze)

  1. Al fine di incentivare la formazione professionale dei lavoratori e diffondere la cultura della sicurezza sul lavoro, alle imprese che nel corso degli anni 2021 e 2022 investono in progetti di formazione professionale nelle nuove competenze, con particolare riferimento alle competenze digitali, e in progetti di formazione in materia di sicurezza sul lavoro, è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute e nel limite di spesa massima complessiva di 10 milioni per l'anno 2022 e 20 milioni per l'anno 2023.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabilite le spese ammissibili al credito di imposta, le procedure di concessione e di utilizzo del contributo, le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, la cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito di imposta indebitamente fruito.
  3. All'onere di cui al presente articolo, quantificato in 10 milioni di euro per l'anno 2022 e in 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.