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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 40.29. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
40.29.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Modifiche al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69)

  1. All'articolo 8 del decreto-legge 22 marzo 2021, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

   «8-bis. Per i datori di lavoro di cui ai commi 1,2,8, l'applicazione di durata di cui all'articolo 4, all'articolo 12, all'articolo 22 e all'articolo 30 del decreto legislativo n. 148 del 2015 è sospesa per il periodo intercorrente tra il 1° luglio 2021 e il 31 dicembre 2021»;

   b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

   «9. Fino al 31 agosto 2021, resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Fino alla medesima data di cui al primo periodo, resta altresì preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.».