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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 40.017. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
40.017.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Credito d'imposta in favore dei datori di lavoro per il trattamento di fine rapporto che matura in capo ai dipendenti in cassa integrazione)

  1. Ai datori di lavoro privati che hanno fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale, comunque denominati, disciplinati da norme emanate in conseguenza all'emergenza da COVID-19, ovvero dal decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9, dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, spetta un credito d'imposta.
  2. L'ammontare del credito d'imposta di cui al comma 1 è determinato in misura pari all'importo del trattamento di fine rapporto maturato durante i periodi di integrazione salariale autorizzati e fruiti per i lavoratori dipendenti.
  3. Con decreto del Ministro del lavoro, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.