4.77.
(nuova formulazione)
approvato
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello della data di entrata in vigore del presente decreto, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019. Alle imprese di cui al presente comma il credito d'imposta spetta, rispettivamente, nelle misure del 40 per cento e del 20 per cento.
2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis del presente articolo, pari a 81 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
2-quater. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 dalla comunicazione C(2020)1863 final della Commissione, del 19 marzo 2020.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 4, le parole: in 8.000 milioni sono sostituite dalle seguenti: in 7.919 milioni.
ident.
4.9.
(nuova formulazione)
,
4.10.
(nuova formulazione)
,
4.80.
(nuova formulazione)
,
4.34.
(nuova formulazione)
,
4.73.
(nuova formulazione)
,
4.107.
(nuova formulazione)
,
4.58.
(nuova formulazione)
,
4.3.
(nuova formulazione)
,
4.79.
(nuova formulazione)
,
4.47.
(nuova formulazione)
,
4.93.
(nuova formulazione)
,
4.11.
(nuova formulazione)
,
4.33.
(nuova formulazione)
,
4.37.
(nuova formulazione)