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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.64. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
4.64.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Credito d'imposta a locatori solidali per riduzione di canoni di locazione)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 31 dicembre 2021 il canone di locazione degli immobili di cui all'articolo 43 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sede di attività commerciali, turistiche, artigianali e produttive, nonché di lavoro autonomo o libero professionale può essere ridotto, in misura concordata tra le parti, rispetto al canone indicato nei contratti di locazione registrati entro il 31 gennaio 2021. A tal fine le parti, entro il 30 settembre 2021, provvedono all'adeguamento del canone in funzione della riduzione media del fatturato o dei corrispettivi relativi all'attività d'impresa, di lavoro autonomo, professionale o commerciale esercitata nell'immobile nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.
  2. Sino al 31 dicembre 2021 è assegnato al locatore degli immobili di cui al comma 1 un credito d'imposta in misura pari alla riduzione del canone di locazione accordata rispetto al canone indicato in contratto alla data del 31 gennaio 2020.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In luogo dell'utilizzo in compensazione i beneficiari possono optare per il rimborso diretto del credito d'imposta erogato dall'Agenzia delle entrate con le modalità di cui all'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 1.933,6 milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.