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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 39.16. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
39.16.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  3-bis. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

   «8-bis. Alle imprese che stipulino o abbiano stipulato un contratto di espansione sono riconosciute le agevolazioni di cui ai commi 8-ter e 8-quater di cui al presente articolo.
   8-ter. Le imprese che abbiano instaurato, anche per il tramite di associazioni di rappresentanza di categoria, convenzioni di collaborazione con Istituti tecnici superiori e università e che assumano in apprendistato, anche in regime di somministrazione, giovani fino a 29 anni di età, hanno diritto, relativamente a questi lavoratori, all'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per 48 mesi, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 8.060 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
   8-quater. Le imprese che assumono a tempo indeterminato donne, hanno diritto all'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per 36 mesi, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 8.060 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Fermi restando i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei sei mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
   8-quinquies. I commi 8-ter e 8-quater sono applicabili alle assunzioni effettuate a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione.».
   3-ter. Agli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, pari a 15,9 milioni di euro per l'anno 2021, 55,9 milioni di euro per il 2022, 79,7 milioni di euro per il 2023, 46,9 milioni di euro per il 2024, 19,2 milioni di euro per il 2025 e 3,8 milioni di euro per il 2026, si provvede agli si provvede mediante corrispondente riduzione della missione 33 Fondi da ripartire, programma 1 Fondi da assegnare.

ident. 39.4.