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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 37.010. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
37.010.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Incremento del Fondo per le non autosufficienze)

  1. Al fine di garantire la necessaria copertura degli oneri derivanti in capo ai comuni per effetto dell'applicazione dell'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
  2. Il comma 6 dell'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è abrogato.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7.