Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Ampliamento ambito di utilizzo del Fondo povertà)
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Gli interventi e i servizi di cui al comma 1, finanziati con le risorse del Fondo povertà ai sensi del comma 2, oltre che ai beneficiari del Reddito di cittadinanza, possono essere rivolti a persone o nuclei familiari in condizioni di povertà, che presentino un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore alla soglia applicata per l'accesso al Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 1), o per i quali i servizi sociali abbiano accertato una condizione di indigenza».