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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 36.013. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
36.013.

  Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Istituzione di un fondo per il coniuge vedovo)

  1. Al fine di garantire ai genitori vedovi in conseguenza del decesso per COVID-19 del coniuge convivente, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Con le risorse del fondo di cui al comma 1 si provvede all'erogazione di un assegno fino a un importo massimo di 800 euro mensili, qualora l'interessato non goda di altri benefici economici percepiti in relazione all'epidemia di COVID-19.
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi a valere sul fondo di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al presente articolo.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.