Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Articolo 36-bis.
(Modifiche al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41)
1. Al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 1, le parole: «per una durata massima di tredici settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per una durata massima di 28 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021»;
b) all'articolo 8, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Per i datori di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 8, l'applicazione di durata di cui all'articolo 4, all'articolo 12, all'articolo 22 e all'articolo 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 è sospesa per il periodo intercorrente tra il 1° luglio 2021 ed il 30 giugno 2022»;
c) all'articolo 8, comma 4, le parole da: «ferma restando» a: «legge 24 aprile 2020, n. 27» sono sostituite dalle seguenti: «l'anticipazione di cui all'articolo 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 viene concessa automaticamente»;
d) all'articolo 8, comma 9, le parole: «Fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 ottobre 2021»;
e) all'articolo 8, comma 10, primo periodo, le parole: «ai datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8» sono sostituite dalle seguenti: «ai datori di lavoro che possono fruire dei trattamenti di cui ai commi 2 e 8»;
f) all'articolo 9, comma 3, le parole: «pari a 186,7 milioni di euro», ovunque ricorrano sono sostituite dalle parole: «pari a 536 milioni di euro».