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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 35.039. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
35.039.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Finanziamento per il consolidamento e lo sviluppo delle reti locali di cura palliative)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'uno per cento del Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è destinato al consolidamento ed all'ulteriore sviluppo delle reti locali di cure palliative in ambito domiciliare, residenziale-hospice e ospedaliero.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, con proprio decreto, determina le tariffe nazionali massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di cure palliative in ambito domiciliare, residenziale-hospice ed ospedaliero.