stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 35.014. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
35.014.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Istituzione del Fondo dedicato al rimborso dei farmaci innovativi e oncologici innovativi)

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 393, la parola: «400,» è soppressa;

   b) il comma 400 è soppresso;

   c) il comma 401 è sostituito dal seguente:

   «401. A decorrere dal 1° agosto 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo del valore di 1.250 milioni di euro, di cui il 50 per cento delle risorse disponibili è destinato al concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi e il restante 50 per cento al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi. Fermo restando il valore complessivo del Fondo, le percentuali di cui al presente comma sono annualmente rideterminate con decreto del Ministero della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), sulla base dei dati definitivi di monitoraggio della spesa farmaceutica per farmaci innovativi e innovativi oncologici».

   d) dopo il comma 401, è inserito il seguente:

   «401-bis. Il Fondo di cui al comma 401 è finanziato per 664 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse del comma 393 del presente articolo, per 336 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e per i restanti 250 milioni si provvede, a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

   e) al comma 402, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) le parole: «ai commi 400 e 401» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 401»;

    2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «I farmaci per i quali è stata riconosciuta l'innovatività, nonché quelli che hanno maturato il diritto al riconoscimento della medesima a decorrere dal 1° agosto 2021, accedono al Fondo di cui al comma 401».

  Conseguentemente, al medesimo articolo:

   a) le parole: ai commi 400 e 401 sono sostituite dalle seguenti: al comma 401, ovunque esse ricorrano;

   b) ai commi 402-bis, 405 e 406, la parola: Fondi è sostituita dalla seguente: Fondo;

   c) l'articolo 1, comma 550, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.