Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Al fine di garantire la funzionalità delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dell'emergenza sanitaria, derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2, nei casi di nuova nomina, di decadenza, di mancata conferma nonché nei casi di commissariamento, il commissario non è scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171.