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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 33.03. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
33.03.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Misure per l'operatività dei presidi ospedalieri in zone particolarmente disagiate)

  1. Per mantenere e potenziare i servizi ospedalieri su tutto il territorio nazionale, anche al fine di monitorare e prevenire le emergenze epidemiologiche, è istituito un fondo per l'operatività dei presidi ospedalieri nelle zone particolarmente disagiate di cui al punto 9.2.2 dell'allegato 1 al decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 2 aprile 2015, n. 70, con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro. Il fondo è finalizzato alla corresponsione al personale del comparto sanità operante nei presidi ospedalieri di cui al primo periodo di un'indennità da definire in sede di contrattazione collettiva.
  2. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 77, comma 3.