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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 31.5. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
31.5.

  Sopprimere il comma 6.

  Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente:

   «7. All'articolo 42, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1:

    1) dopo le parole: “ricerca applicata,” sono aggiunte le seguenti: “con priorità per le tecnologie healthcare, l'information technology, il settore della green economy, incluso l'agri-tech, e il deep tech,”;

    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nell'ambito del settore healthcare, una quota parte di 200 milioni di euro è destinata alla promozione della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore delle biotecnologie e del biomedicale, in particolare verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare in ambito nazionale le patologie infettive emergenti, oltre a quelle più diffuse. Una ulteriore quota di 300 milioni è destinata ai settori dell'economia verde e circolare, incluso l'agri-tech, dell'information technology e del deep tech”.»

   b) al comma 2:

    1) dopo le parole: «pubblici e privati» sono aggiunte le seguenti: «anche attraverso strumenti di partecipazione»;

    2) dopo le parole: «progetti di innovazione e spin off» sono aggiunte le seguenti: «e dei programmi di cui al comma 1»;

   c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 il Ministero dello sviluppo economico si avvale della Fondazione di cui al successivo comma 5, previa stipula di apposita convenzione. A tal fine, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020.»;

   d) al comma 5, penultimo periodo, dopo le parole: «con decreto del Ministro dello sviluppo economico.» sono aggiunte le seguenti: «Lo statuto può prevedere la costituzione di strutture dedicate per la realizzazione dei programmi di cui al primo periodo del presente comma.»;

   e) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

   «6-bis. Sono organi della fondazione:

   a) il Presidente, che presiede il Consiglio Direttivo e ha la rappresentanza legale dell'ente, nominato su proposta del Fondatore d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico;

   b) il Consiglio Direttivo, al cui interno può essere nominato un consigliere delegato con funzioni di direttore generale per lo svolgimento delle funzioni di amministrazione ordinaria. Il Consiglio Direttivo è formato da 3 membri, compreso il presidente, dotati di requisiti di onorabilità e indipendenza nonché di alta professionalità in campo economico, imprenditoriale o della ricerca scientifica e con comprovata esperienza internazionale, di cui due nominati su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

   c) il Collegio dei revisori, composto da tre membri effettivi e tre supplenti nominati rispettivamente, su proposta del fondatore, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico. Con le medesime modalità sono nominati i membri supplenti;

   d) il Comitato strategico, con il compito di definire gli obiettivi e gli indirizzi della fondazione, formato da 7 membri, uno nominato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, uno su proposta del Ministro della salute, uno su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, uno su proposta del Ministro per la transizione ecologica, uno su proposta del Ministro per l'innovazione digitale, uno su proposta del Ministro per le infrastrutture e la mobilità sostenibili e uno su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

   Alle nomine dei componenti dei suddetti organi si procede con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
   Gli organi della fondazione nominati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento restano in carica fino alla nomina dei nuovi organi ai sensi del presente comma.
   Rimangono in ogni caso salvaguardate le procedure già avviate dalla fondazione finalizzate alla predisposizione degli investimenti.»