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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 31.05. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
31.05.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Riduzione aliquota IVA su reagenti e apparecchiature diagnostiche nell'ambito di progetti di ricerca integralmente finanziati da Fondi europei)

  1. Dal 1° luglio 2021, e fino al 31 dicembre 2021, l'aliquota IVA applicata ai reagenti e alle apparecchiature diagnostiche, destinati a progetti di ricerca scientifica nel campo delle biotecnologie e della biomedicina integralmente finanziati dall'Unione europea e acquistati dalle Università, dagli Enti pubblici di ricerca, dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dagli Enti di ricerca privati senza finalità di lucro, è ridotta al 5 per cento.
  2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

  Conseguentemente, alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 1-ter.1, dopo le parole: estrattori RNA; sono aggiunte le seguenti: a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, reagenti e apparecchiature diagnostiche destinati a progetti di ricerca scientifica, nel campo delle biotecnologie e della biomedicina, integralmente finanziati dall'Unione europea e acquistati dalle Università, dagli Enti pubblici di ricerca, dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dagli Enti di ricerca privati senza finalità di lucro.