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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 31.04. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
31.04.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese)

  1. All'articolo 1, comma 199, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996».
  2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano con effetto retroattivo, anche con riferimento ai periodi d'imposta precedenti al 31 dicembre 2020, nonché ai provvedimenti già adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per i quali non sia stata proposta impugnazione nei termini di legge o non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 140 milioni di euro per l'anno 2021 e 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede come segue:

   a) quanto a 140 milioni di euro, per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 77, comma 7;

   b) quanto a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto- legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.