Al comma 4, le parole: 31 luglio 2021 sono sostituite dalle seguenti: 31 luglio 2022.
Conseguentemente:
agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, come convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dal comma 371, art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.
allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3 – Diritti sociali e politiche sociali per la famiglia, programma 3.2, azione 9, Reddito di cittadinanza:
2021:
CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000.
2022:
CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000.
2023:
CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000.