Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Misure per agevolare la produzione delle industrie facenti capo ad AID)
1. Al termine della proroga di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, l'Agenzia Industrie Difesa è esentata dall'obbligo di munirsi preventivamente delle licenze previste dagli articoli 28, 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e assicura l'annotazione delle operazioni svolte con operatori economici e altri soggetti privati sugli appositi registri previsti dagli articoli 35 e 55 del predetto testo unico, anche allo scopo di consentire le previste verifiche da parte degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti.