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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.22. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
3.22.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo le parole: «di cui al presente articolo» sono inserite le seguenti: «, quando costituiscono aiuti di Stato,»;

   b) dopo il comma 1 inserire i seguenti:

  1-bis. Al fondo di cui al comma 1 possono accedere anche tutte le aziende esercenti l'attività di trasporto a fune con impianti di risalita con sede locale principale o secondaria localizzate nei comuni delle regioni e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano all'interno dei quali sono presenti aree sciistiche e/o comprensori sciistici e che non hanno avuto la possibilità di esercitare l'anzidetta attività riferita agli sciatori amatoriali nel triennio 2017-2019, con sostegno erogabile nei limiti dei costi fissi e variabili sostenuti per la gestione caratteristica del trasporto a fune nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021, detratti i corrispettivi incassati in detto periodo per l'attività di trasporto a fune esercitata. La rendicontazione del citato periodo dovrà essere asseverata da un revisore contabile.
  1-ter. Al fine di indennizzare delle perdite causate dalla mancata apertura, anche gli impianti di risalita che non hanno un collegamento con piste da sci possono beneficiare di un contributo pari al 50 per cento del valore determinato ai sensi del comma 1-bis. Sono esclusi gli impianti che rientrano nella categoria del trasporto pubblico locale.
  1-quater. Le concessioni rilasciate dagli enti pubblici e relative a contratti con oggetto l'affitto di terreni su cui insistono impianti di risalita ed attrezzature connesse o relative direttamente all'affitto di impianti di risalita sono prorogati automaticamente di un anno. L'importo del canone relativo a detti contratti potrà essere modificato su proposta del soggetto concedente senza che esso abbia ricadute sul bilancio dello Stato.