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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.15. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
3.15.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 150 milioni;

   b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: L'incremento di cui al primo periodo è assegnato inserire le seguenti: nella misura di 100 milioni di euro,;

   c) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'incremento di cui al primo periodo, nella misura di 50 milioni di euro, è assegnato alle regioni a statuto ordinario da destinare ai comprensori ed aree sciistiche a carattere locale così come definite dalla Commissione europea per interventi di innovazione tecnologica, ammodernamento e miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti di risalita, delle piste da sci e degli impianti di innevamento programmato.

  Conseguentemente, il comma 2 è sostituito dal seguente:

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 100 milioni di euro per il 2021, ai sensi dell'articolo 77 e, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.