Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Disposizioni in materia di distribuzione di medicinali)
1. Al fine di assicurare un servizio di prossimità ai pazienti e deflazionare l'accesso alle strutture ospedaliere, le regioni e le province autonome, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, sono tenute a distribuire attraverso la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali ordinariamente distribuiti secondo le modalità di cui alle lettere b) e c) del suddetto articolo, per i quali non sussistano esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica, secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti nei vigenti accordi convenzionali locali stipulati con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie.