Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento» e le parole: «300.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 euro»;
b) al secondo periodo, le parole: «40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento» e le parole: «250.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «600.000 euro»;
c) al terzo periodo, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento» e le parole: «250.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.000.000 di euro».
3-ter. Ferme restando le attività ammissibili di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018, sono ammissibili al credito d'imposta di cui articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze nell'ambito dei processi di transizione ecologica e digitale.