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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 20.017. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
20.017.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 659, della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

  1. All'articolo 1, comma 659, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «420 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «470 milioni»;

   b) alla lettera a), le parole: «120 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «170 milioni».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.