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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 19.011. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
19.011.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Potenziamento dei piani individuali di risparmio P.I.R)

  1. All'articolo 1, comma 101, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il primo periodo è sostituito con il seguente: «Il piano di risparmio a lungo termine si costituisce con la destinazione di somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 100.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 500.000 euro, nell'arco dei cinque anni, agli investimenti qualificati indicati al comma 102 del presente articolo, attraverso l'apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, o di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, avvalendosi di intermediari abilitati o imprese di assicurazione residenti, ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti.».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 18 milioni di euro per il 2021, 71 milioni di euro per il 2022 e 118 milioni di euro per il 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.