Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Proroga termini dei titoli di credito)
1. I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva che ricadono o decorrono nel periodo dal 1o febbraio 2021 al 1o giugno 2021, sono ulteriormente sospesi fino al 30 giugno 2021 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e ai sensi dell'articolo 1 comma 207 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. I protesti o le constatazioni equivalenti già levati nel predetto periodo sono cancellati d'ufficio. Non si fa luogo a rimborso di quanto già riscosso.