Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), la parola: «40.000,00» è sostituita dalla seguente: «75.000,00».
b) al comma 1, la lettera b) è abrogata;
c) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. I soggetti iscritti nell'apposito elenco di cui al comma 1 possono concedere finanziamenti a società a responsabilità limitata senza le limitazioni indicate nel comma 1, lettera a)».
d) al comma 5, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «prevedendo comunque una durata dei finanziamenti fino a quindici anni;».
e) al comma 5, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «escludendo comunque alcun tipo di limitazione riguardante i ricavi e l'attivo patrimoniale;».