Al comma 1, lettera f), sostituire il secondo periodo con il seguente: A decorrere dal 1° luglio 2021 le garanzie di cui alla presente lettera sono concesse nella misura massima del 90 per cento, a condizione che il 50 per cento del finanziamento garantito sia destinato a finalità d'investimento o al finanziamento di investimenti iniziati negli ultimi 6 mesi e da eseguire nei prossimi 6 mesi.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:
h) all'articolo 13, comma 1, lettera m), dopo le parole: «e a decorrere dal 1° luglio 2021» sono aggiunte le seguenti: «con copertura al 100 per cento per i soggetti che non hanno ancora beneficiato dell'intervento del fondo e copertura al 90 per cento per i soggetti già beneficiari dell'intervento del fondo. La garanzia al 90 per cento non è sottoposta a oneri di spesa da parte dei finanziatori abilitati ed è concessa per un importo massimo di 20.000 euro, a condizione che almeno il 50 per cento del finanziamento garantito sia destinato a finalità d'investimento. Nel caso in cui il finanziamento garantito sia destinato esclusivamente a finalità d'investimento, la garanzia si estende al 100 per cento.».