Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Potenziamento garanzia dei prestiti PMI)
1. I finanziamenti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dalla data di entrata in vigore della presente legge possono avere durata fino a venti anni ed un importo pari a 50.000 euro.