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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11.20. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
11.20.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 18-quater, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: «di soci» sono aggiunte le seguenti: «, di azioni, quote o strumenti finanziari emessi da start-up italiane ovvero di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi, italiani o esteri, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettere k) e k-ter), del decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, in misura comunque non superiore al 49 per cento del capitale sociale della start-up richiedente o del patrimonio dell'organismo di investimento. Gli interventi del fondo di cui al comma 1 a favore delle start-up italiane possono essere effettuati anche senza l'intervento della Simest S.p.A.».
  3-ter. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

   «a) gli operatori nazionali e le loro controllate e collegate estere, che ottengono finanziamenti in Italia o all'estero da banche nazionali o estere, da operatori finanziari italiani o esteri che rispettano adeguati princìpi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività, o da sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito e di altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane;

   b) le banche, nazionali o estere, gli operatori finanziari italiani o esteri che rispettano adeguati princìpi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività, e i sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito e di altri strumenti finanziari che concedono finanziamenti agli operatori nazionali e alle loro controllate e collegate estere, o alla controparte estera».