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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11.013. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
11.013.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni per lo sviluppo del settore energetico idrogeno green)

  1. Al fine di avviare una fase pilota finalizzata allo sviluppo degli impianti di produzione di idrogeno verde tramite elettrolisi da fonti rinnovabili in funzione di vettore energetico pulito per la transizione di un sistema energetico decarbonizzato e una mobilità elettrificata a zero emissioni, per un periodo transitorio di cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli impianti di produzione di idrogeno sono esentati nella misura del 100 per cento da oneri di sistema e spese di distribuzione e gestione contatore, ad eccezione del 5 per cento delle componenti variabili degli oneri generali di sistema e della componente MTC (misure di compensazione territoriale) di cui al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, conformemente alle seguenti condizioni:

   a) uso di energia rinnovabile certificata, sia con prelievo dalla rete pubblica in punti diversi dalla produzione che direttamente da produzioni di energia rinnovabile;

   b) assorbimento massimale di energia elettrica dell'impianto complessivo di elettrolisi e relativa periferia sul sito fino a 12 MW;

   c) notifica dei progetti all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) entro e non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e messa in funzione degli impianti entro tre anni dalla notifica.

  2. Le notifiche dei progetti sono corredate del progetto di fattibilità con le relative descrizioni tecniche e con i dati degli impianti pianificati.

  3. L'esenzione per gli impianti presentati entro la fase pilota di sei anni sarà garantita per un periodo di esercizio di dieci anni dalla messa in funzione dell'impianto in modo da consentire l'ammortamento intero sotto condizioni economiche certe e definite.

  4. Eventuali ampliamenti dell'impianto nel periodo di esercizio di dieci anni dalla messa in funzione e fino al raggiungimento dell'assorbimento elettrico massimale di 12 MW dell'impianto complessivo di elettrolisi incluso la periferia sono esentati in analogia all'impianto primario iniziale, limitatamente per il periodo di dieci anni di esercizio dalla messa in funzione dell'impianto originario iniziale.

  5. L'esenzione include l'impiantistica direttamente necessaria per la produzione e per lo stoccaggio e rifornimento dell'idrogeno e l'impiantistica periferica necessaria a raggiungere il prodotto finale, tra cui la purificazione e compressione dell'idrogeno, i sistemi di gestione e sorveglianza e l'impiantistica antincendio, includendo anche la gestione di eventuali locali, uffici ed edifici direttamente attribuibili alla produzione e allo stoccaggio e distribuzione dell'idrogeno.

  6. L'esenzione di cui al presente articolo è concessa fino al raggiungimento di 380 MW di potenza di connessione cumulativa dei progetti presentati. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli impianti fino a 12 MW di assorbimento totale già esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e include anche gli eventuali ampliamenti degli impianti esistenti fino a 12 MW.
  7. Agli impianti di produzione d'idrogeno di cui al presente articolo, ivi inclusa la periferia impiantistica ed edile necessaria per la produzione, gestione, distribuzione e rifornimento del prodotto finale, in quanto collegati allo stesso POD elettrico, si applica quanto previsto all'articolo 52, lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, .
  8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il direttore dell'Agenzia delle dogane, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emanati i criteri e le modalità per l'attuazione del presente articolo.
  9. Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo
  economico, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della transizione ecologica, istituisce un tavolo di lavoro interministeriale per la valutazione dell'efficienza delle misure adottate nella fase pilota di cui al presente articolo, anche al fine di elaborare ulteriori proposte per la prosecuzione dell'esenzione in oggetto.
  10. L'esenzione di cui al presente articolo si applica anche agli impianti con potenze richieste oltre i 12 MW, mediante apposita domanda di analoga esenzione all'ARERA. L'Autorità esamina le domande pervenute entro sessanta giorni dalla loro presentazione. La mancata approvazione del progetto deve essere motivata in base a criteri tecnici oggettivi, quali la mancata disponibilità di energia rinnovabile o problemi tecnici di rete per le potenze richieste. In tali casi l'Autorità, al fine di dare esito positivo alla proposta di progetto e in base alle problematiche tecniche incontrate, può limitare la potenza richiesta ai limiti tecnicamente fattibili e/o ridurre i tempi giornalieri di produzione dell'idrogeno del 30 per cento.
  11. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.