All'articolo aggiuntivo 68.032 del Governo, alla parte consequenziale, alla lettera a), al capoverso ART. 73-bis, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Gli interventi sulla rete ferroviaria di cui al comma 1 possono riguardare, previa emanazione entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 9 agosto 2017, n. 128, e ove risultino rispettate le condizioni di cui al comma 3 dello stesso articolo, le seguenti tratte ferroviarie ad uso turistico:
1) Aosta-Pre' Saint Didier;
2) Asti-Chivasso;
3) Castagnole delle lanze-Mortara;
4) Alba-Nizza Monferrato;
5) Novara-Varallo Sesia;
6) Cuneo-Mondovì;
7) Cecina-Saline di Volterra;
8) Fabriano-Pergola;
9) Priverno-Terracina;
10) Sicignano-Lagonegro;
11) Termoli-Campobasso;
12) Rocchetta-Gioia del Colle;
13) Barletta-Spinazzola.